Sintesi della normativa:
“L’attività di ricerca e sviluppo può essere definita come quel complesso di attività creative intraprese in modo sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze, sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni.” [Art.2 Decreto attuativo DM 27 maggio 2015].
Le caratteristiche principali di attività di ricerca e sviluppo sono l’incertezza dell’investimento, la creatività del progetto, l’acquisizione di nuova conoscenza, la riproducibilità della soluzione e l’organizzazione sistematica verso l’innovazione.
Approfondimento:
La misura intende sostenere gli investimenti in attività di R&S (Ricerca e Sviluppo), quali:
– Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi come fine principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano necessariamente previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
– Ricerche pianificate o indagini critiche effettuate allo scopo di acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi, servizi o per migliorare quelli già esistenti. Tali conoscenze costituiscono la base per la creazione di sistemi complessi alla base della ricerca industriale;
– Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
– La produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di R&S a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2020.
SPESE AMMISSIBILI
Le varie finanziarie in particolare quelle del 2017 del 2018 e del 2020 hanno cambiato le percentuali di agevolazioni.
Di seguito proviamo ad enumerare le più significative.
perlatro l’emergenza Covid ha prodotto altre variazioni in corso che hanno mutato anche i criteri territoriali avvantaggiando dal 2020 al 2024 le aziende che operano nel mezzogiorno d’italia (ivi incluso l’abbruzzo).
La misura dell’agevolazione è elevata dal 25% al 50% delle spese sostenute per tutte le voci di costo;
l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro;
La spesa complessiva può riguardare i costi sostenuti per le risorse interne impiegate nel progetto, per l’acquisto o l’utilizzo di strumentazione e di software, per il coinvolgimento di imprese, consulenti ed università.
Tutti i costi di competenza del periodo di imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S, quali:
A. Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (vedi elenco Allegato 1), che sia dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione; e personale dipendente “non” altamente qualificato;
B. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
C. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e con un costo unitario al netto dell’IVA non inferiore a 2.000 euro;
D. Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Le spese per l’attività di certificazione contabile, sono ammesse solo per le imprese NON soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale (fino a max euro 5.000,00)
La spesa complessiva per investimenti in attività di R&S effettuata in ciascun periodo d’imposta deve ammontare ad un minimo di euro 30.000,00 e deve eccedere rispetto la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31/12/2015.
AGEVOLAZIONE
CREDITO DI IMPOSTA nella misura del 50% della spesa incrementalerelativa ai costi ammessi
– Quote di ammortamento
– Competenze tecniche e privative industriali
– Personale dipendente altamente qualificato e non coinvolto nelle attività
– Contratti stipulati con ORGANISMI DI RICERCA e/o UNIVERSITA’
Per spesa incrementale si intende l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello del 2015.
Il credito d’imposta è quindi calcolato nei limiti della spesa incrementale complessiva.
Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione
L’importo massimo ottenibile annuo del bonus è di euro 20 milioni per ciascun beneficiario.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
– Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili.
– Il credito d’imposta NON concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
– Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
– La certificazione del revisore legale dei conti o del collegio sindacale deve essere allegata al bilancio
– Il credito d’imposta del presente decreto è cumulabile con l’agevolazione di cui all’art.24 del DL 83/12 convertito in L. 134/2012
– Le imprese dal 1° gennaio 2016 potranno scontare il credito d’imposta utilizzando il CODICE tramite modello F24 per compensazione.
NOTE:
E’ importante determinare la media dei costi 2012-2014 cosi che dal 2015 si possa fissare una base di calcolo per determinare il credito d’imposta in presenza d’incremento delle spese nei successivi cinque anni.
NOVITA annualità 2019
La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il bonus ricerca e sviluppo, anche se reintroduce le aliquote differenziate in base alle tipologie di spese ammissibili e riduce l’importo massimo concedibile per impresa. Infatti, viene ridotta l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese, mentre il beneficio massimo concedibile per singola impresa passa da 20 a 10 milioni di euro. Inoltre, sul fronte degli adempimenti formali, vi sono delle novità che avranno effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Nello specifico, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019 solo in caso di:
- attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, limitatamente alle spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
- attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.
Vi è, quindi, una differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25 per cento. Analogamente per le spese relative alla ricerca commissionata, si distingue tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, che godono dell’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si applica l’aliquota ridotta del 25%.
La legge di Bilancio viene incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio. Infatti il calcolo del beneficio avviene, dando rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Il ritorno alle aliquote differenziate introduce nuovamente un criterio di calcolo del beneficio spettante, che opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (la differenza tra l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) individuando la quota di su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in base alla diversa incidenza della varie tipologie di spese sul totale sostenuto nel periodo agevolabile.
A titolo di esempio, ipotizzando che nel periodo d’imposta 2019 si generi un’eccedenza agevolabile pari a 250mila euro e che l’ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l’aliquota del 25% sia pari a 100mila, mentre quello relativo alle voci cui si applica l’aliquota del 50% sia pari a 150mila, l’importo del credito d’imposta spettante sarà pari a 100mila euro, cioè la somma di 25mila euro (il 25% di 100mila) e 75mila euro (il 50% di 150mila).
La manovra interviene anche sugli adempimenti formali, estende infatti a tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese. Inoltre, la fruizione del bonus ricerca viene subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. Infine, l’impresa è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.
Riduzione delle percentuali di contributo per ricerca e sviluppo, possibilità di agevolare innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica. Sono queste le novità della legge di Bilancio 2020 per il credito d’imposta R&S. Nello specifico, le attività di innovazione tecnologica si divideranno tra attività classiche e quelle riconducibili alla digitalizzazione in ambito 4.0. Il bonus non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Quali le altre novità?
Nuova agevolazione
Utilizzo in compensazione
Ruolo del revisore
Relazione tecnica
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LA “NOSTRA RETE” COLLABORA CON UN ORGANISMO DI RICERCA RICONOSCIUTO CON CUI “IMPOSTARE” IL PROGETTO DI R&S