Caro ministro Urso, difenda le imprese da controlli vessatori e perdenti

di Ninni De Santis
vice Presidente ABIE/Confindustria Digitale

E’ notizia di oggi che anche a Siena la CTP ha dato ragione al contribuente che aveva utilizzato il credito di imposta in R&S ed a cui era stato contestato il famigerato criterio della novità non previsto dalla legge ed introdotto solo successivamente a valere dal 2020, avendo il legislatore splittato la misura in due categorie: quella di R&S (Manuale di frascati) ed Innovazione (manuale di Oslo).
Ad oggi sono ormai numerose le sentenze che, nell’ambito di un contenzioso connesso al recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito in R&S, danno ragione al Contribuente rispetto alle contestazioni sollevate dall’ente accertatore.

Il filone giurisprudenziale che si sta consolidando ammonisce il fisco in merito ad una serie di aspetti tra cui l’assenza di adeguate competenze tecniche ed il correlato mancato coinvolgimento dell’ ex MiSe, l’erronea interpretazione dei manuali di Oslo e Frascati ante 2019 alla luce soprattutto dell’assenza di una traduzione giurata in lingua italiana fino al 2022 ed il pressoché automatico inquadramento delle violazioni nell’ambito della fattispecie di credito inesistente e non del credito non spettante, con i conseguenti rilevanti aspetti sanzionatori.
Veniamo alla prima che appare ormai scontata.

I giudici delle varie CTP hanno ritenuto che l’atto di recupero del credito d’imposta emanato dall’ADE in assenza di parere tecnico del Ministero (ex MISE) è illegittimo (cfr tra le tante CTP Ancona del 11/8/21 n° 392, CTP Vicenza del 9/7/21 nà 365, CTP Napoli del 2/5/22 n° 5918 e la sentenza n. 7271/36/22  dell’ 11/07/2022). Il riferimento nelle argomentazioni delle CTP è costantemente l’eccesso di potere dell’Amministrazione finanziaria non essendo quest’ultima dotata delle conoscenze tecniche necessarie per valutare l’attività e le spese sostenute dai contribuenti e di conseguenza per verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.

Nello specifico secondo la CTP di Roma (sentenza n° 5918/2022) sebbene l’acquisizione del parere MISE sia una facoltà e non un obbligo, in assenza di quest’ultimo l’ADE non avrebbe potuto procedere al recupero del credito a fronte di problematiche di grande complessità tecnica e delle certificazioni prodotte dal contribuente.

Gli stessi giudici di merito hanno inoltre affrontato un ulteriore profilo critico sul tema relativo alle fonti di diritto che individuano la nozione di “innovazione”.

Sia la CTP di Roma che quella della CTR della Valle d’Aosta (sentenza 22/2022) hanno infatti rilevato che i documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria fino al 2018 ai fini della corretta fruizione del credito, fanno riferimento al concetto di “Innovazione” così come definito dal manuale di Oslo che, a differenza di quanto rappresentato nel manuale di frascati non richiede l’apporto di un beneficio per una intera categoria economica.

In ossequio a quanto previsto dal manuale di Oslo sarebbe sufficiente che il prodotto (oggetto del progetto) sia nuovo o, in alternativa significativamente migliorato per la singola azienda e non per l’intero mercato.
Le caratteristiche salienti dell’innovazione sono la novità, ossia che il prodotto, il processo o il servizio devono essere nuovi o migliorati, e l’implementazione che prevede l’introduzione del prodotto innovativo nel mercato o l’utilizzo del processo nella azienda. Al fine di una corretta fruizione del credito d’imposta è pertanto fondamentale inquadrare il grado di significatività dell’innovazione apportata e della relativa distinzione con le attività di routine o di normale sviluppo di prodotto e con le ordinarie attività dell’impresa.

Anche la precedente sentenza n. 46 dal Tribunale provinciale di Aosta, con cui è stato sancito che ai fini della corretta fruizione del credito R&S, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa. Non deve, quindi, necessariamente trattarsi della creazione di nuove conoscenze nel settore di appartenenza.
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato nei confronti di un atto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, inerente l’anno d’imposta 2016, per un credito d’imposta R&S di importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad euro 147.215,94.

La difesa del contribuente, opponendosi alla legittimità dell’atto impugnato, richiama l’art.3 del DL 145/2016 concernente gli investimenti in R&S, il quale ammette al beneficio fiscale in esame le attività consistenti in “acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati”. Il tribunale accoglie il ricorso riconoscendo che, dal tenore della norma richiamata, “deve trattarsi di innovazioni per il contribuente conseguenti all’adozione di conoscenze e capacità già esistenti che rappresentano un’innovazione per l’azienda”.
A suffragare tale posizione viene altresì richiamato il manuale di Oslo “che considera come requisito minimo, che il prodotto o processo sia nuovo (o significativamente migliorato) per l’azienda (non deve essere nuovo per il mondo)”.
Partendo da tali assunti, viene contestata la posizione dell’Agenzia delle Entrate perché, da un lato, riconosce l’investimento innovativo mentre dall’altro non riconosce il beneficio in quanto non si tratta di una novità assoluta nel settore di appartenenza, nonostante la norma sopra richiamata riconosca esplicitamente il beneficio fiscale del credito d’imposta anche per l’acquisizione e l’utilizzo di conoscenze e capacita esistenti; ne consegue “per la ricorrente l’assenza di una esatta interpretazione della norma con una assenza di motivazione e contraddizione in termini”.
Solo a partire dal 2018 il MISE ha precisato che la fonte interpretativa per la corretta applicazione del Credito d’imposta R&S fosse il manuale di Frascati, mentre per l’ADE il riferimento al manuale di Frascati sarebbe stato implicito da sempre…
Sul punto i giudici di merito della valle d’Aosta rilevano che seppur la disciplina normativa sopravvenuta rig

uardi la medesima tipologia di investimenti non è possibile una applicazione retroattiva della stessa non trattandosi di una norma di interpretazione autentica. Infine in ragione della disciplina molto poco chiara e resa tale proprio da questi continui interventi dicutibili interpretativi sia in ordine al perimetro di applicazione che in ordine alle modalità di determinazione del quantum agevolabile, i Giudici hanno statuito che le sanzioni potrebbero essere irrorate unicamente nei casi in cui il contribuente abbia posto in essere un comportamento fraudolento (leggasi false fatturazioni).

Tutto quanto esposto, rende ora più chiaro a chi vuole entrare nel complesso mondo della R&S e della Innovazione nelle piccole e medie imprese l’interpretazione genuina della norma e non quella dell’ADE che ha già ricevuto disconoscimenti pressoché generalizzati in tutti i ricorsi nelle CPA in tutta Italia.
Per evitare contenziosi che stanno portando oltre che a contenziosi che vedono nella maggior parte dei casi (escluso quello di frode naturalmente) soccombente la PA, una situazione di angoscia aggiuntiva a quella corrente nel mondo delle imprese.
La recente proroga di un anno offre all’azienda la possibiltà di riversarlo in sanatoria.Ciò provocato dal combinato disposto Riversamenti/ certificazione attività attraverso università e Centri di Ricerca che scuderebbe le aziende dai controlli come previsto dalla nuova norma del decreto aiuti del 20 agosto scorso.
La proroga concessa consente infatti alle aziende che hanno usufruito del credito di imposta di sottoporsi a Due diligence da parte degli Enti preposti dal DPCM in corso di emanazione.

Se le linee guida saranno pronte entro dicembre sembrerebbe congruo (stante anche il drammatico momento)  l’ anno di tempo per farsi valutare la congruità di quanto realizzato.
Ciò permetterebbe alle aziende di sottoporsi a Due diligence resa da organismi competenti per le attività svolte.
Come dimostrano infatti le decine di sentenze delle CTP provinciali (e del tribunale di Aosta) sul concetto di Novità contestato sistematicamente (senza competenze) dalle ADE nei controlli ci sono evidenze che dimostrano che la novità deve essere presente nei processi aziendali attraverso l’utilizzo delle tecnologie abilitanti di industria 4.0 o di nuovi processi e di nuovi prodotti “per l’azienda”  e non necessariamente assoluta come prevede il manuale di Frascati…

Peraltro sempre in queste sentenze si rileva che lo stesso è stato introdotto nella legge Transizione 4.0 a partire dal 2020 unitamente a quello di Oslo per l’innovazione, dando praticamente atto che fino al 2019 R&S ed Innovazione erano entrambe ammesse al contributo.
Infatti la distinzione tra le due aliquote è stata introdotta dal 2020.

L’appello che rivolgo al ministro Urso, anche da rappresentante associativo, stante il nuovo ruolo che ha voluto dare al ministero di Difensore Civico delle imprese, è di emanare al più presto i decreti attuativi per l’utilizzo della certificazione Universitaria e invitare l’Agenzia delle entrate a sospendere i controlli per quest’anno cosi’ da permettere alle aziende di effettuare le operazioni di compliance con gli enti di ricerca preposti.

 

Articolo già pubblicato su Il Denaro.