Bonus R&S Normativa 2019

NOVITA annualità 2019

La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il bonus ricerca e sviluppo, anche se reintroduce le aliquote differenziate in base alle tipologie di spese ammissibili e riduce l’importo massimo concedibile per impresa. Infatti, viene ridotta l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese, mentre il beneficio massimo concedibile per singola impresa passa da 20 a 10 milioni di euro. Inoltre, sul fronte degli adempimenti formali, vi sono delle novità che avranno effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Nello specifico, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019 solo in caso di:

  • attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, limitatamente alle spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
  • attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Vi è, quindi, una differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25 per cento. Analogamente per le spese relative alla ricerca commissionata, si distingue tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, che godono dell’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si applica l’aliquota ridotta del 25%.

La legge di Bilancio viene incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio. Infatti il calcolo del beneficio avviene, dando rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Il ritorno alle aliquote differenziate introduce nuovamente un criterio di calcolo del beneficio spettante, che opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (la differenza tra l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) individuando la quota di su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in base alla diversa incidenza della varie tipologie di spese sul totale sostenuto nel periodo agevolabile.

A titolo di esempio, ipotizzando che nel periodo d’imposta 2019 si generi un’eccedenza agevolabile pari a 250mila euro e che l’ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l’aliquota del 25% sia pari a 100mila, mentre quello relativo alle voci cui si applica l’aliquota del 50% sia pari a 150mila, l’importo del credito d’imposta spettante sarà pari a 100mila euro, cioè la somma di 25mila euro (il 25% di 100mila) e 75mila euro (il 50% di 150mila).

La manovra interviene anche sugli adempimenti formali, estende infatti a tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese. Inoltre, la fruizione del bonus ricerca viene subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. Infine, l’impresa è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

 

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