Bonus R&S Normativa 2017 e 2018

NOVITA annualità 2017 e 2018

La misura dell’agevolazione è elevata dal 25% al 50% delle spese sostenute per tutte le voci di costo;
l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro;
La spesa complessiva può riguardare i costi sostenuti per le risorse interne impiegate nel progetto, per l’acquisto o l’utilizzo di strumentazione e di software, per il coinvolgimento di imprese, consulenti ed università.

Tutti i costi di competenza del periodo di imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S, quali:

A. Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (vedi elenco Allegato 1), che sia dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione; e personale dipendente “non” altamente qualificato;

B. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;

C. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e con un costo unitario al netto dell’IVA non inferiore a 2.000 euro;

D. Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Le spese per l’attività di certificazione contabile, sono ammesse solo per le imprese NON soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale (fino a max euro 5.000,00)

La spesa complessiva per investimenti in attività di R&S effettuata in ciascun periodo d’imposta deve ammontare ad un minimo di euro 30.000,00 e deve eccedere rispetto la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31/12/2015.

AGEVOLAZIONE

CREDITO DI IMPOSTA nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi ammessi

– Quote di ammortamento

– Competenze tecniche e privative industriali

– Personale dipendente altamente qualificato e non coinvolto nelle attività

– Contratti stipulati con ORGANISMI DI RICERCA e/o UNIVERSITA’

Per spesa incrementale si intende l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello del 2015.

Il credito d’imposta è quindi calcolato nei limiti della spesa incrementale complessiva.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione

L’importo massimo ottenibile annuo del bonus è di euro 20 milioni per ciascun beneficiario.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

– Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili.

– Il credito d’imposta NON concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

– Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

– La certificazione del revisore legale dei conti o del collegio sindacale deve essere allegata al bilancio

– Il credito d’imposta del presente decreto è cumulabile con l’agevolazione di cui all’art.24 del DL 83/12 convertito in L. 134/2012

– Le imprese dal 1° gennaio 2016 potranno scontare il credito d’imposta utilizzando il CODICE tramite modello F24 per compensazione.

NOTE:

È importante determinare la media dei costi 2012-2014 cosi che dal 2015 si possa fissare una base di calcolo per determinare il credito d’imposta in presenza d’incremento delle spese nei successivi cinque anni.

 

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