NOVITA annualità 2020
Riduzione delle percentuali di contributo per ricerca e sviluppo, possibilità di agevolare innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica. Sono queste le novità della legge di Bilancio 2020 per il credito d’imposta R&S. Nello specifico, le attività di innovazione tecnologica si divideranno tra attività classiche e quelle riconducibili alla digitalizzazione in ambito 4.0. Il bonus non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Quali le altre novità?
Cambia il credito d’imposta alla ricerca e sviluppo per le imprese che si cimentano nella ricerca di nuovi prodotti o nuovi cicli produttivi. Con la legge di Bilancio del 2020, approvata dal Senato, non ci sarà più il contributo differenziato del 50% o del 25% a seconda delle voci ammissibili. Inoltre, non ci sarà più il raffronto con la media antecedente e non ci sarà più il dubbio su cosa è ricerca e cosa no.
Il nuovo credito d’imposta si muove tra quanto previsto dal Manuale di Frascati e quello di Oslo. I contributi saranno concessi per attività di ricerca e sviluppo, per attività di innovazione tecnologica, per attività di design e ideazione estetica. Le attività di innovazione tecnologica si dividono tra attività classiche e quelle riconducibili a innovazione digitale 4.0.
Nuova agevolazione
Cambia in maniera significativa anche la percentuale di contributo ammissibile e la base del calcolo. L’importo ammissibile viene assunto al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute dalle imprese per le stesse spese ammissibili.
Fino al 2019, le imprese conteggiavano l’importo sulle medesime spese globali. Quindi una spesa poteva prevedere un contributo del 50% da un bando regionale e un contributo del 50% dal credito d’imposta. La somma totale non doveva oltrepassare il limite di spesa.
Per le attività di ricerca e sviluppo che verranno individuate da un decreto che verrà emanato sulla base del Manuale di Frascati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento. La nuova norma introduce anche un limite massimo pari a 3 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo. Anche in questo caso la base è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Anche per le attivitàdi design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 saranno individuate con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di futura emanazione. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una apposita comunicazione.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Ruolo del revisore
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’Intenational Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5 mila euro.
Relazione tecnica
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Controlli
Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.
Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
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