Bonus R&S Normativa 2021

NOVITA annualità 2021

Cambia ancora il credito d’imposta alla ricerca e sviluppo  per le imprese che si cimentano nella ricerca di nuovi prodotti o nuovi cicli produttivi. Con la legge di Bilancio del 2021, vengono introdotti corretti in aumento sulle percentuali di agevolazioni stabilite con la norma del 2020 e finanziata la legge fino all’esercizio 2022.
Di seguito una descrizione quanto possibile chiara sulla nuova norma.

Premessa

L’art.1, comma 1064 della Legge n. 178/2020, è intervenuta sulla nuova disciplina, apportando delle modifiche ai commi 198-209, art.1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), secondo le seguenti linee:

  • proroga dell’incentivo fino al periodo d’imposta 2022;
  • potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta;
  • introduzione dell’onere di asseverazione della relazione tecnica;
  • chiarimenti circa l’ambito applicativo del bonus.

Appare opportuno specificare che la precedente Legge di Bilancio 2020 ha limitato l’efficacia del credito r&s, atteso che il legislatore ha deciso di sostituire la disciplina del bonus vigente sino al 2019 con un nuovo credito d’imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative (design e innovazione estetica), che diviene quindi rilevante per gli investimenti effettuati a partire dal periodo successivo al 31 dicembre 2019.

La Legge di Bilancio 2021 prevede, pertanto, la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (design e innovazione estetica) introdotto dalla previgente Legge di Bilancio 2020.

È opportuno precisare che la nuova disciplina considera l’ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

Le novità

Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021 prevedono una rideterminazione della misura del credito d’imposta, a valere dal periodo d’imposta 2021, così come di seguito riportato nella seguente tabella:

 

Tipologia di attività Aliquote e massimali di credito
Legge di Bilancio 2020
(dall’1.1.2020 al 31.12.2020)
Aliquote e massimali di credito
Legge di Bilancio 2021
(dall’1.1.2021 al 31.12.2022)
 R&S  12%            limite 3 milioni  20%            limite 4 milioni
 Innovazione tecnologica   6%             limite 1,5 milioni  10%            limite 2 milioni
 Innovazione 4.0 e green  10%            limite 1,5 milioni  15%            limite 2 milioni
 Design e ideazione estetica   6%             limite 1,5 milioni  10%            limite 2 milioni

Con esclusivo riferimento alle imprese del Mezzogiorno e delle regioni colpite dai sismi del 2016 e 2017 e limitatamente agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la misura del credito d’imposta è riconosciuto fino al 2022 in misura pari al:

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e le spese siano analiticamente separate.

La base di calcolo di tale agevolazione si differenzia in base alla tipologia di attività esercitata. Le modalità di calcolo sono, pertanto, individuate dettagliatamente nelle tabelle riportate nei successivi paragrafi.

Credito d’imposta innovazione ricerca & sviluppo: base di calcolo

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti.

Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta per l’anno 2021, è pari al 12% della base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le spese indicate nella presente tabella riepilogativa:

Al fine di incentivare  più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, già il decreto “Rilancio” ha introdotto una maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta destinato alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché per le regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19).

Pertanto, come già anticipato nelle precedenti righe, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata in misura pari al:

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

 

Spese agevolabili Determinazione della base di calcolo
Spese per il personale Spese relative ai ricercatori e ai tecnici:
• titolari di rapporto di lavoro subordinato
• o di lavoro autonomo
• o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato,
direttamente impiegati nelle operazioni di r&s svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
Inoltre, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:
• di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;
• in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO;
• assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.
Beni materiali mobili e software Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):
• per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;
• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
Contratti di ricerca extra muros
Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start up innovative, residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 4.9.96.
Privative industriali Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale:
• nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro;
• a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Sono escluse le operazioni infragruppo.
Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista).
Materiali per la realizzazione di prototipi Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali contratti.

Credito d’imposta innovazione tecnologica: base di calcolo

Sono ammissibili le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati nei periodi d’imposta precedenti.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta per l’anno 2020, è pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta per l’anno 2020, è pari al 15% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro.

La base di calcolo è così definita:

Spese agevolabili Determinazione della base di calcolo
Spese per il personale Spese per il personale:
• titolare di rapporto di lavoro subordinato
• o di lavoro autonomo
• o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato,
direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni.
Inoltre, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:
• di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;
• in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO;
• assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica.
Beni materiali mobili e software Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):
• per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;
• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
Contratti per attività da parte del commissionario Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
Il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.
Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibilovvero delle spese per i contratti stipulati per attività svolte direttamente da parte del commissionario.
Materiali per la realizzazione di prototipi Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.

Credito d’imposta design e ideazione estetica: base di calcolo

Sono ammissibili al credito d’imposta, le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e dalla ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta per l’anno 2020, è pari al 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro.

La base di calcolo di tale agevolazione è definita nella seguente tabella:

 

Spese agevolabili Determinazione della base di calcolo
Spese per il personale Spese per il personale:
• titolare di rapporto di lavoro subordinato
• o di lavoro autonomo
• o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato,
direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività.
Inoltre, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:
• di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;
• in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili;
• assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica.
Beni materiali mobili e software Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e di ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (anche per la progettazione e la realizzazione dei campionari):
• per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;
• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
Contratti per attività da parte del commissionario Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.
Il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.
Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibilovvero delle spese per i contratti stipulati per attività svolte direttamente da parte del commissionario.
Materiali per la realizzazione di prototipi Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.

 

Obblighi documentali: introduzione dell’onere di asseverazione della relazione tecnica e obbligo di certificazione della documentazione contabile

Riguardo la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare ai fini dei successivi controlli, a norma della lett g) del comma 1064 (che ha modificato il comma 206 dell’art. 1 della Legge 160/19) è stato introdotto l’obbligo che la stessa sia asseverata.

Ricordiamo che tale documento, con cui vanno illustrati finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione, deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa (per le attività commissionate ad altri soggetti, la relazione va redatta – e rilasciata all’impresa – da chi le esegue).

Lo scopo sotteso al presente adempimento va ricercato nella necessità di dare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute. Tuttavia è bene ricordare che questo obbligo veniva di fatto già rispettato dalle imprese dal momento che le relazioni tecniche andavano firmate dal responsabile del progetto e controfirmate dal rappresentante legale della società.

Peraltro, non è chiaro se tale obbligo decorra già dalle relazioni tecniche che dovranno essere predisposte nel 2021 relativamente ai crediti d’imposta maturati in relazione alle attività svolte nel 2020, motivo per il quale si attendono chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico.

Tuttavia si ricorda che la predisposizione della suddetta relazione e, congiuntamente, la certificazione delle spese sostenute ad opera di un revisore legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 39/2010), o di una società di revisione costituiscono presupposto imprescindibile per poter legittimamente beneficiare del credito di imposta.

Invero, la fruizione del credito d’imposta è subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, con la conseguenza che l’utilizzo in compensazione non potrà essere possibile se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

È stato previsto che le imprese che si avvalgono di tali agevolazioni effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, necessaria per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Ed invero, nell’ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Transizione 4.0”, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 ha previsto che le imprese che si avvalgono dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge n.232 del 2016, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica nonché del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

Tuttavia si specifica che, tale comunicazione, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

Infatti, lo stesso Ministero ha ricordato nella nota del 29 dicembre 2020 che “come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa”.

Un successivo decreto direttoriale, definirà il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione.

Ambito applicativo: modifiche e precisazioni alla normativa previgente

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito nemmeno all’interno del consolidato fiscale; lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

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