Transizione 4.0: lo scudo non arriva, le minacce sì

di Pellegrino De Santis
Vice Presidente Abie / Confindustria digitale

[articolo già pubblicato su Il Denaro]

Per augurare Buone ferie alle imprese italiane che hanno investito in Innovazione l’Agenzia delle Entrate  sta inviando lettere per invitare i contribuenti ad avvalersi della sanatoria per la restituzione del credito d’imposta R&S senza sanzioni ed interessi segnalando anche incongruenze con l’utilizzo di alcuni indicatori. A me sembrano minacce dal tono vellutato…
Manca ovviamente di segnalare che nel DL 73/2022 invece si da l’opportunità alle aziende di poter usufruire di uno scudo verso eventuali controlli che consente gli investitori di mettersi al riparo da contestazioni con la predisposizione di una certificazione da parte di soggetti abilitati pubblici e privati le cui caratteristiche sono in via di istituzione da parte del MISE.
L’elenco dei soggetti abilitati era preannunciato per il 22 luglio ma ancora non se ne ha traccia.
Gli indicatori che l’ADE sta utilizzando per invitare le stesse ad utilizzare la procedura di riversamento senza oneri come previsto dall art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021 entro il 30 settembre 2022 sono nove.
Alcuni di tali indicatori di rischio sembrano però oltre che tarati sulle grandi imprese anche sbagliati concettualmente.
Come riportato da alcuni articoli del Sole 24 ore da cui abbiamo tratto e condiviso le considerazioni successive, vengono evidenziate una serie di incongruenze e di errori a noi parsi da subito marchiani.

 

L’incentivo per la R&S

Il fatto che la mancanza di R&S nel periodo d’imposta 12/14 su cui calcolare l’incremento venga considerato come un segnalatore di assenza di esperienza pregressa e quindi di incapacità a realizzare attività di R&S è una contraddizione in termini.
Se infatti l’azienda ha considerato la nuova legge più interessante delle precedenti leggi agevolative e quindi ha ritenuto utilizzare l’incentivo con un effetto positivo della finalità costitutiva della legge, cioè il successo della sua agevolazione, essa paradossalmente diventa un parametro negativo. Quindi il fatto che l’incentivo abbia colto nel segno convincendo le imprese meno organizzate a farlo diventa un fatto negativo. Naturalmente l’assunto generale di mancanza di competenze sulla base dell’assenza di attività nel 12/14 non può essere generalmente assunto come parametro negativo ma va assolutamente calato nelle singole situazioni.
Ci sono casi in cui le imprese hanno realizzato attività negli anni agevolabili ad esempio all’interno di bandi finanziati da POR regionali o PON Nazionali e solo questo assunto dimostra l’incoerenza generalizzante dell’indicatore.
Ci sono inoltre casi frequenti tra i nostri associati in cui la mancanza di esperienza è stata sopperita inserendo nuove figure o utilizzando l’esperienza di figure già presenti ma formate o riposizionate in altro ruolo.
Peraltro un incentivo anche secondo i principi comunitari deve essere concesso proprio con lo scopo di stimolare i beneficiari che altrimenti non farebbero attività di R&S e di innovazione. Paradossalmente proprio queste imprese (cioè quelle che non hanno esperienza pregressa) dovrebbero essere quelle più premiate dalla misura.
In ogni caso la peculiarità delle PMI ( che sono la stragrande maggioranza delle imprese italiane) è quella di avere nell’imprenditore , spesso amministratore o comunque figura chiave nell’impresa colui che su una idea innovativa ha avviato l’attività che viene quindi testata sperimentalmente in azienda che diviene un vero e proprio “laboratorio sperimentale” in barba alle ingessature del Manuale di Frascati (peraltro non citato dalla legge e divenuto riferimento solo dalle attività dal 2020 in poi).

 

Competenze e titoli

Sulle competenze, riprendendo quanto peraltro segnala il Manuale di Frascati ((ogni soggetto che svolge attività di ricerca possiede una persona che è un ricercatore) questa figura può essere quella dell’imprenditore /Ricercatore, spesso amministratore o come detto figura chiave nell’impresa che se in possesso di competenze soddisfa i requisiti. E’ infatti lo stesso imprenditore nella veste di Innovatore/Ricercatore da cui nasce l’idea per il progetto di R&S e che ne imposta le attività di studio e sperimentazione. Nelle PMI è ricorrente che l’attività di R&S come altre attività di marketing, riorganizzazione interna ecc. vengano svolte in maniera non sistematica come richiesto in maniera eccessiva dal manuale tarato per le grandi imprese) ma solo quando viene ritenuta opportuna. Ma questo non inficia la efficacia e l’effettività delle attività svolte in quanto realizzate con i mezzi di una PMI che sono per definizione limitati.

 

Il costo del personale

L’utilizzo del riferimento al triennio 12/14 era uno stimolo alle aziende che non avevano propensione alla R&S ed alla innovazione procedessero alla valutazione della misura per cui come detto precedentemente sarebbe curioso che aver raggiunto l’obiettivo di portare a fare ricerca che prima non faceva diventi un punto a sfavore dell’impresa.
In analogia si colloca l’anomalia segnalata nel caso in cui il personale interno rappresenta oltre il 95% dei costi rendicontati della ricerca.
Già facendo riferimento ai progetti finanziati e quindi approvati dallo Stato tutti i progetti sono oltre quella quota. L’utilizzo di attrezzature o di consulenze extra muros spesso anche se presenti non vengono inseriti nelle rendicontazioni per la difficoltà della parametrazione degli stessi e per evitare di incorrere in errori di interpretazione.

 

I calcoli del 50%

L’anomalia del contributo oltre il 50% è la chicca finale in quanto è di tutta evidenza che se si somma il costo del revisore che la norma prevede interamente detraibile ed in aumento al bonus risultante dalle spese rendicontabili si supera sempre tale quota salvo per chi non paga il revisore in quanto interno all’azienda (quindi generalmente le grandi imprese). Per cui basta non avere il revisore interno che l’anomalia risulta presente a tutte le imprese.
Sarebbe opportuno da parte del MISE chiarire con la massima urgenza chi sono i soggetti certificatori,   per poter suggerire ai nostri associati, prima dell’eventuale utilizzo del riversamento parziale o totale del credito, a procedere ad una verifica delle attività attraverso una delle strutture abilitate.
A tal proposito è il caso di evidenziare la ristrettezza dei tempi di adesione in quanto ad oggi e quindi a soli 2 mesi (agosto incluso) dalla chiusura della procedura non si è a conoscenza dei soggetti che possono certificare la correttezza di quanto realizzato, per cui sarebbe consigliabile una CONGRUA proroga del termine del 30 settembre.
Di certo la crisi non aiuta e come al solito pagheranno le Imprese.

 

agenzia entrate